Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove, implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
Non sono considerate come invenzioni a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano, o animale; le varietà vegetali.
Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica che è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione che evidenzia nei minimi dettagli il funzionamento della propria invenzione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo, su siti web piuttosto che su pagine Facebook, ecc..